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COVID, DAL GREEN PASS ALLA QUARANTENA. COSA CAMBIA DAL 1° APRILE 2022

Via libera del Cdm al nuovo decreto con il calendario del ritorno alla normalità. Dal 1° maggio il green pass sarà sostanzialmente archiviato. E dovrebbero essere abolite anche le mascherine al chiuso, a meno di proroghe.

Il governo ha approvato il nuovo decreto con il calendario degli allentamenti delle restrizioni anti Covid in vista del ritorno alla normalità. Dal 1° maggio il green pass sarà sostanzialmente archiviato. E saranno abolite anche le mascherine al chiuso, a meno di proroghe. Si entra dunque in un’altra fase, per lasciare alle spalle tutte le restrizioni dovute alla pandemia, con due obiettivi principali: «riaprire l’economia» e «limitare l’esperienza della didattica a distanza», come ha spiegato il premier Mario Draghi. Ma vediamo le principali novità in 10 domande e risposte, fermo restando che il testo del nuovo decreto è stato modificato in Cdm rispetto alla “bozza di ingresso”. E il testo finale non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In quali luoghi e a partire da quando non sarà più necessario il green pass?

Dal 1° aprile non sarà più richiesto nessun tipo di green pass (né base né rafforzato) per per mangiare o consumare un caffè in un tavolo all’aperto così come per le attività sportive, sempre all’aperto. Niente green pass anche per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, musei. Oltre che per salire sui mezzi di trasporto pubblico locale come metropolitane, autobus o tram (dove però continuerà a essere obbligatoria la mascherina Ffp2). Nessun tipo di green pass negli hotel: solo chi vi alloggia potrà utilizzare il ristorante senza certificato verde.

Dove e da quando servirà il green pass base?

Dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base (vaccino, guarigione o tampone negativo) per i trasporti a lunga percorrenza: (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea) e per «la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto» ossia per accedere allo stadio. Obbligo di green pass base anche per accedere a mense, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Esteso fino al 30 aprile il green pass base per «chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione» (ad eccezione degli studenti).

Come cambiano le capienze dal 1° aprile?

Dal primo aprile torna al 100% la presenza dei tifosi negli stadi italiani, finora ferma al 75%. Il ritorno al 100% riguarda gli impianti sportivi sia all’aperto che al chiuso. E in generale dovrebbe riguardare tutte le strutture all’aperto per le quali vigono ancora limitazioni, come le discoteche (ora con capienza al 75%). I limiti di capienza (50%) potrebbero restare discoteche al chiuso.

Fino a quando e dove resta l’obbligo di Super Green Pass?

Il Super Green Pass resterà obbligatorio, fino al 30 aprile, solo al chiuso, per ristoranti, centri benessere, sale gioco, discoteche, cinema, teatri, sale concerto, piscine, palestre congressi, convegni nonché «feste comunque denominate» e «feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose» (battesimi, comunioni, matrimoni). Prevista un’eccezione con l’addio al green pass rafforzato per i turisti stranieri nei ristoranti al chiuso sin dal 1 aprile. Solo per loro sarà sufficiente il green pass base.

Dal 1° maggio il green pass sarà abolito ovunque?

Di fatto sì. Con un’eccezione. Resta fino al 31 dicembre l’obbligo di green pass rafforzato per le visite nelle Rsa e nei reparti di degenza degli ospedali.

Come cambiano gli obblighi di Green Pass al lavoro?

Fino al 30 aprile l’obbligo di Green Pass base si applica anche agli over 50, ai quali dal 1° aprile non sarà più chiesto il super green pass. Senza certificato verde base, sempre fino al 30 aprile, non si può accedere al lavoro. Chi è senza green pass non è più considerato però assente ingiustificato. Non scatterebbe più perciò la sospensione dello stipendio, ma resterebbe la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.

Come cambiano le regole sull’obbligo vaccinale?

Fino al 15 giugno per gli over 50 resta l’obbligo di vaccinarsi, con sanzione pecuniaria di 100 euro per chi non ottempera, oltre che per gli over 50 anche per insegnanti e forze dell’ordine. Mentre l’obbligo è esteso fino al 31 dicembre 2022 per il personale sanitario (medici e infermieri) e i lavoratori di strutture ospedaliere e Rsa. Solo a queste ultime categorie si continuerà ad applicare la sanzione della sospensione dal lavoro, che scatta in caso di mancata vaccinazione.

Quali le novità per lo smart working nel settore privato?

La possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi ancora con un regime semplificato, è prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2022. Anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili è prorogato al 30 giugno. Nel settore pubblico invece la modalità di lavoro prevalente resta quella del lavoro in presenza.

Cosa cambia sul fronte della quarantena?

Dal primo aprile stesse regole per tutti sulla quarantena, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no. Addio quarantene quindi, anche per i no vax, a seguito di contatto con un caso positivo al Covid: dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza per 10 giorni con mascherina Ffps. Il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi.

Le stesse regole sulla quarantena valgono a scuola?

Sì, pertanto, a scuola, dove resta l’obbligo di mascherina fino al 30 aprile (salvo proroghe) la Dad resterà solo per gli studenti contagiati. Fino alla fine dell’anno scolastico però, alla scuola primaria e secondaria, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di mascherine Ffp2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In caso di comparsa di sintomi (e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto) va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Quali sono le regole per l’università?

Dal 1° al 30 aprile i docenti hanno l’obbligo di esibire il green pass base (per i docenti resta l’obbligo di vaccino fino al 15 giugno, pena multa di 100 euro). Restano fino al 30 aprile obbligo di mascherina e di distanza di un metro in aula, oltre al divieto di accesso con temperatura sopra 37.5°. Esteso fino al 30 aprile l’obbligo di green pass base per gli studenti universitari e per «chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie»

Fino a quando resta l’obbligo di mascherina al chiuso?

L’obbligo di mascherine al chiuso viene prolungato fino al 30 aprile. E fino a quella data resterà in vigore l’attuale “regime”. Perciò su tutti i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus, tram, metropolitane), così come in cinema, teatri, sale da concerto, stadi, palazzetti dello sport, discoteche (ad eccezione del momento del ballo) continuerà a essere obbligatoria la Ffp2. In tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli citati sopra (ossia anche a scuola e al lavoro), con esclusione delle abitazioni private, è obbligatoria la mascherina chirurgica o equivalente. Non ci sono automatismi, ma se non ci sarà un aggravamento della situazione epidemiologica ed ospedaliera, dal 1° maggio l’obbligo di mascherina al chiuso sarà abolito.

Cosa succede alla struttura commissariale e al Cts dopo il 31 marzo?

Con la fine dello stato di emergenza cessa l’era del generale Figliuolo. E chiudono le attività del Comitato tecnico scientifico. La gestione della campagna vaccinale sarà affidata dal 1° aprile al 31 dicembre a un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita presso il Ministero della difesa e coordinata dal Capo di stato maggiore della difesa. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentra nelle funzioni dell’Unità per l’emergenza COVID-19